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La linea di confine tra gruppi del terrorismo
internazionale e guerriglia armata: profili normativi

Gian Carlo Caselli
Magistrato

I drammatici episodi di terrorismo internazionale verificatisi nell’ultimo quinquennio hanno posto i paesi occidentali di fronte all’esigenza di approntare degli strumenti volti ad arginare un fenomeno, che, coinvolgendo vari Stati, deve essere affrontato in una dimensione sovranazionale. Proprio per tale motivo sono state sottoscritte varie convenzioni internazionali, che hanno individuato delle condotte a base violenta, lesive della libertà e dell’incolumità di una molteplicità di persone, alle quali gli Stati contraenti si sono obbligati ad attribuire rilevanza penale. In questo contesto normativo internazionale si inserisce l’attività del nostro legislatore, che per certi profili ha dovuto confrontarsi con la sostanziale “novità” di alcune componenti dei problemi da affrontare, mentre per altri profili ha dovuto scontare il “solito” limite (che storicamente caratterizza il contrasto di tutte le forme di crimine organizzato, dal terrorismo alla mafia) di una legislazione che riesce ad esprimersi soltanto “il giorno dopo”, cioè solo quando fatti eclatanti di sangue costringono ad intervenire. L’attuale formulazione dell’articolo 270 bis del codice penale, che incrimina la costituzione, il finanziamento e la partecipazione ad associazioni aventi finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico si deve, infatti, al decreto legge 374 del 18 ottobre 2001, convertito nella legge 438 del 15 dicembre 2001, all’indomani dei tragici fatti terroristici di New York dell’11 settembre 2001. Sempre a seguito di gravissimi attentati terroristici - quelli londinesi del 7 luglio 2005 - il legislatore italiano, con il decreto legge 144 del 27 luglio 2005, convertito nella legge 155 del 31 luglio 2005 (la cosiddetta legge Pisanu), ha introdotto nel nostro sistema penale due nuove fattispecie di reato: quella di “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale” (articolo 270 quater del codice penale) e di “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale” (articolo 270 quinquies del codice penale).

Il pregio maggiore di questa legge, però, è quello di aver introdotto nel codice penale l’articolo 270 sexies, che è destinato ad assumere rilevanza centrale in sede di applicazione delle norme che incriminano condotte caratterizzate da finalità terroristiche. Tale articolo, infatti, dà per la prima volta la definizione di terrorismo internazionale, con l’intento di porre fine alle note oscillazioni giurisprudenziali in materia di individuazione del confine tra i detti atti di terrorismo e gli atti di guerriglia. Per un corretto approccio ermeneutico alla questione, è necessario prendere le mosse dalle vicende normative che hanno portato all’attuale formulazione dell’articolo 270 bis del codice penale, rispetto al quale gli articoli 270 quater e 270 quinquies del codice penale presentano caratteri di sussidiarietà.

La norma, nell’originaria formulazione, incriminava solamente le associazioni aventi finalità di eversione dell’ordinamento democratico italiano. La rilevanza penale della finalità di terrorismo veniva recuperata da dottrina e giurisprudenza attraverso l’aggravante prevista dall’articolo 1 della legge 15/1980, che però prendeva in considerazione solo fenomeni di dimensioni nazionali. Restava, pertanto, problematica la perseguibilità delle associazioni operanti sul territorio italiano per finalità di terrorismo internazionale.

Prima dell’ultima riforma legislativa, la Corte di Cassazione - per superare l’ostacolo costituito dalle sue stesse pronunce, le quali ritenevano che l’articolo 270 bis del codice penale tutelasse la personalità internazionale dello Stato, ma solo sub specie di ordinamento costituzionale interno - ha qualificato i gruppi criminali con finalità di terrorismo internazionale, aventi base logistica in Italia, come associazioni per delinquere comuni. Dal momento che, nel caso di specie, veniva in considerazione un reato di pericolo e che l’articolo 416 del codice penale non fornisce alcuna indicazione sul luogo di realizzazione dei singoli delitti avuti di mira dal sodalizio criminoso, si è ritenuto - sulla base di una interpretazione estensiva dell’articolo 7 del codice penale1, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 6 del codice penale2 e con il detto articolo 416 del codice penale - che la fattispecie in questione dovesse considerarsi consumata in Italia per il solo fatto che l’associazione criminale avesse cominciato ad operare sul territorio nazionale. Le evidenti carenze della nostra legislazione, che hanno costretto gli interpreti a rilevanti sforzi ermeneutici, volti ad evitare che i delitti di cui si è detto restassero impuniti, sono state superate solo in parte dalla legge 438/2001, emanata sull’onda emotiva degli attentati dell’11 settembre del 2001. Essa, pur mantenendo invariati gli elementi oggettivi della fattispecie, dati dalla costituzione di un’associazione che si propone di compiere atti di violenza, ha modificato l’elemento soggettivo del reato, introducendo la finalità di terrorismo, da considerarsi alternativa rispetto a quella di eversione. Il punto qualificante della legge, però, è stato quello di aggiungere un terzo comma all’articolo 270 bis del codice penale, il quale chiarisce che «affini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale». Tale riconoscimento ha, infatti, consentito l’applicazione dell’articolo 270 bis del codice penale anche a quei sodalizi criminosi che, pur avendo una base operativa in Italia, si prefiggevano il compimento di atti di violenza a danno di uno Stato estero, di un’istituzione o di un organismo internazionale. Ciò posto, non si può fare a meno di rilevare che neppure il legislatore del 2001 si è preoccupato di fornire una definizione di terrorismo interno e internazionale, la cui mancanza costituiva un grave vulnus al principio di determinatezza della norma penale incriminatrice3. Al primo problema hanno dato risposta la giurisprudenza di legittimità e di merito, facendo ricorso a categorie di stampo marcatamente sociologico e criminologico; la Suprema Corte ha precisato che la finalità di terrorismo è costituita dall’intenzione di «incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che le stesse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolirne le strutture»4. La vera questione, rimasta insoluta .no alla formulazione dell’articolo 270 sexies del codice penale, ad opera della legge 155/2005, era quella di dare una definizione di terrorismo internazionale e di delimitare di conseguenza l’ambito applicativo dell’articolo 270 bis comma 3 del codice penale. A tal fine, per l’interprete, l’unica strada percorribile era quella di ricavare la suddetta definizione aliunde. Il problema è subito apparso di particolare importanza in relazione all’esigenza di individuare i rapporti tra la nozione di terrorismo internazionale, penalmente rilevante, e quella di guerriglia armata in zone connotate da conflitti bellici. In particolare ci si è chiesti se fossero perseguibili le condotte di appartenenza a cellule islamico-fondamentaliste, la cui attività consistesse nel sostenere, per mezzo di finanziamenti e di reclutamento di militanti, altre associazioni volte a realizzare, nelle dette zone, atti di guerriglia, al fine di cacciare le forze straniere, senza che emergesse alcun programma criminoso diretto a seminare terrore indiscriminato fra la popolazione civile. Per poter tracciare una linea di demarcazione tra queste condotte, in assenza di fonti normative interne, si è sostenuto che l’articolo 270 bis del codice penale rimandava implicitamente alle norme di diritto internazionale.

Nonostante ciò, però, il problema continuava ad essere di difficile soluzione, dal momento che nessuna delle dodici convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia fornisce una definizione del fenomeno in esame. Solo le ultime due - la cosiddetta convenzione bombing, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997 e rati.cata con la legge 34 del 14 febbraio 2003, e la cosiddetta convenzione financing, adottata dalla medesima Assemblea il 9 dicembre 1999 e ratificata con la legge 7 del 14 febbraio 2004 - contengono la descrizione di condotte ritenute con sicurezza espressione di finalità terroristiche. La prima, all’articolo 2, impone agli Stati di incriminare gli attentati compiuti con esplosivi contro sistemi di trasporto ed infrastrutture pubbliche, col fine di causare la morte di una molteplicità di persone. La seconda impone di attribuire rilevanza penale alle condotte di finanziamento degli atti descritti nelle precedenti convenzioni, così qualificati per relationem atti di terrorismo, nonché a ogni altro «atto diretto a cagionare la morte o a ferire un civile o comunque ogni altra persona che non prenda parte a un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura, per il contesto nel quale si compie, sia quello di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a fare o astenersi dal fare un qualcosa». Un tentativo di superare le difficoltà dovute all’eccessiva frammentarietàdella normativa internazionale è stato fatto da parte dell’Onu, avviando, nel 2003, un progetto di convenzione globale sul terrorismo. Esso, però, non ha avuto seguito, poiché non si è addivenuti ad un’intesa sulla definizione del fenomeno e soprattutto sulla rilevanza da attribuire all’attività svolta dalle forze armate. Sul punto si sono contese il campo tre diverse opzioni. Da una parte si sono avute posizioni favorevoli all’introduzione di un’esimente per gli atti posti in essere a danno di civili da parte di forze armate regolari, dall’altra se ne sono registrate due di segno diverso. La prima considerava sempre terroristici gli atti realizzati in danno della popolazione civile, da chiunque fossero compiuti; la seconda - sostenuta dai paesi aderenti alla conferenza islamica - invece, in ragione di un asserito principio di autodeterminazione dei popoli, riteneva necessario estendere l’esimente in esame anche agli atti compiuti in danno di civili da parte di corpi armati irregolari. Proprio a questo progetto di convenzione e alla convenzione financing, si è recentemente richiamata una sentenza del giudice per le indagini preliminari (Gip) di Milano5, che è stata oggetto di polemiche tanto accese, quanto per vari profili ingiustificate. Questa pronuncia ha escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 270 bis del codice penale le condotte di appartenenza a cellule islamico-fondamentaliste, la cui attività consistesse nel sostenere, mediante finanziamento e reclutamento di militanti, strutture di addestramento paramilitare site all’estero e aventi l’obiettivo di promuovere atti di colpire gli obiettivi civili è di per sé un atto di terrorismo guerriglia armata, finalizzati ad espellere dal territorio forze occupanti, qualora non emergesse l’esistenza di alcun programma criminoso volto ad incutere timore indiscriminato nella popolazione civile. Nel caso di specie veniva in considerazione l’attività di sostegno svolta da una cellula milanese a favore distrutture di addestramento paramilitare, operanti in Iraq al tempo dell’attacco statunitense, avvenuto nel marzo 2003. Il giudice milanese - preso atto del fatto che dal quadro probatorio del procedimento non emergeva nessun elemento che facesse ritenere che dette strutture operassero avendo di mira obiettivi trascendenti il compimento di atti di guerriglia - si è trovato ad affrontare la questione della sussumibilità delle suddette condotte nell’ambito dell’attivitàterroristica di cui all’articolo 270 bis del codice penale.

A tal fine, il Gip ha preso le mosse dal progetto di convenzione globale dell’Onu, che, all’articolo 18 comma 2, ritiene applicabili le sue norme e le sue sanzioni alle condotte volte a seminare terrore indiscriminato nella popolazione civile mediante il compimento di atti qualificabili come crimini contro l’umanità, escludendo dal suo ambito operativo gli atti compiuti da forze armate regolari o irregolari, nella misura in cui si attengano alle regole del diritto internazionale umanitario. Valorizzando il dettato normativo di tale articolo, letto in combinato disposto con la definizione di terrorismo fornita dalla convenzione financing, il Gip di Milano ha sostenuto che: «Il limite tra guerriglia e terrorismo è stato tracciato in modo pressoché unanime dalla dottrina internazionalistica, in base alla quale si verte nell’ambito della guerriglia quando, attraverso una struttura paramilitare e clandestina, si combatta contro un esercito straniero occupante o contro un assetto statuale ritenuto dagli stessi combattenti come illegittimo, indirizzando l’atto violento nei confronti di obiettivi militari. Viceversa, può parlarsi di atto terroristico quando gruppi anche muniti di stabile organizzazione, per i fini più vari e di solito attinenti a forti motivazioni ideologiche, colpiscano, anche in contesti bellici, indifferenziatamente obiettivi militari e civili, creando terrore indiscriminato nella popolazione. Il dato differenziatore dunque, in un contesto bellico o di occupazione militare, non appare tanto lo strumento utilizzato, quanto l’obiettivo preso di mira, vertendosi nell’ambito del terrorismo ogni qual volta venga violato il diritto internazionale umanitario»; e che «pertanto in un contesto bellico o di occupazione militare, dette attività, anche se poste in essere da forze armate irregolari, non possono essere considerate terroristiche, a meno che non abbiano come scopo primario quello di seminare terrore indiscriminato nella popolazione civile». A sostegno delle proprie affermazioni, il giudice ha invocato la ratio e la genesi dell’articolo 270 bis del codice penale, come novellato dalla legge 438/2001. La modi.ca introdotta a seguito delle stragi dell’11 settembre 2001, nell’estendere l’applicabilità della norma agli atti di terrorismo internazionale, rispondeva allo scopo precipuo di creare una sorta di diritto penale sovranazionale, volto a tutelare gli Stati da attacchi posti in essere in tempo di pace.

Con la legge 438/2001, infatti, il legislatore avrebbe inteso dare esecuzione alle disposizioni finalizzate alla criminalizzazione e alla prevenzione dei fatti in esame, contenute nella risoluzione 1373 e nelle Posizioni comuni adottate dall’Unione Europea e tradottesi nella Decisione Quadro del 2002, che esclude dal suo ambito operativo le situazioni in cui trova applicazion lo jus belli. Proprio tale esclusione, ad avviso del giudice, costituiva una conferma di quanto sostenuto nella sentenza. Egli, infatti, ha sottolineato come «l’estendere la tutela penale anche alle situazioni di confliitto armato caratterizzate da una propria autonoma disciplina giuridica internazionale che ricomprende anche norme in materia di repressione penale, e farne applicazione anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nell’ambito di conflitti bellici in atto in altri Stati ed a prescindere dall’obiettivo preso di mira, oltre a distorcere la volontà del legislatore sia interno che internazionale, potrebbe anche portare ad un’ingiustificata tutela penale delle condotte di una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che in siffatti conflitti strumenti di altissima potenzialità offensiva, oltre che palesi violazioni del diritto internazionale umanitario, risultano essere stati innescati anche dalle forze belligeranti istituzionali». Seguendo tale iter logico argomentativo, il giudice è, infine, convincentemente addivenuto alla conclusione che «l’estensione della fattispecie contenuta nell’articolo 270 bis agli atti di guerriglia posti in essere all’interno di altri Stati, e a prescindere dall’obiettivo preso di mira, equivale ad un’ingiustificata presa di posizione a favore delle forze in campo». Per completezza, va evidenziato che la tesi sostenuta dal Gip di Milano non si è rivelata paci.ca in giurisprudenza. Il Gip di Brescia6, ad esempio, ha ritenuto che integrasse gli estremi di reato la costituzione di un’associazione finalizzata al compimento di atti di violenza nei confronti di unità militari impegnate all’estero; egli ha giustificato questa presa di posizione sostenendo che è pressoché impossibile tracciare un netto confine tra atti terroristici ed atti di guerriglia, dal momento che «non può prevedersi con anticipo se la violenza programmata sarà indirizzata su specifici obiettivi militari e non invece nei confronti di comunità inermi». Si potrebbe per altro obiettare che la tesi sostenuta pare essere frutto della necessità di superare delle difficoltàdi ordine probatorio, relative alla distinzione fra le due tipologie di atti. Se, come sembra emergere dalla sentenza, è vero che sul piano fattuale è difficile distinguere gli atti terroristici dagli atti di guerriglia - che concretamente cagionano sempre ingenti danni alla popolazione civile e ne minano la fiducia nell’ordinamento costituito - è pur vero che la questione deve essere risolta sul piano processuale. Le difficoltà di carattere probatorio di cui si è detto non possono, infatti, portare a negare l’esistenza di una differenza ontologica fra le due nozioni.

In questo dibattito si è inserita una recente pronuncia della Corte di Cassazione7, secondo la quale: «Il comma 3 dell’articolo 270 bis cod. pen., introdotto con la legge 18 ottobre 2001 n. 3748, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale. In particolare tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 164 del 22 giungo 2002 che individua come compiuti “per finalità di terrorismo” gli atti “diretti ad intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali economiche o sociali di un paese”, e come “reati terroristici” quelli che costituiscono attentati alla vita ed alla integrità .sica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche». Il principio affermato dalla Corte è stato poi recepito dal legislatore nell’articolo 15 del decreto legge 144 del 27 luglio 2005 convertito nella 155 del 31 luglio 2005. Nell’intento di porre .ne alle oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato conto, la legge ha finalmente fatto fronte alla necessità di dare una definizione di terrorismo internazionale, introducendo nel codice penale l’articolo 270 sexies, che considera «con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia». Alla luce dell’evoluzione normativa in materia, appare evidente come, solo a seguito dell’introduzione dell’articolo 270 sexies del codice penale, sia possibile ipotizzare la perseguibilità anche delle condotte che non hanno quale obiettivo primario quello di compiere atti di violenza indiscriminati contro la popolazione civile, per scuoterne la fiducia nell’ordinamento. Se, infatti, nel vigore della vecchia normativa, tale obiettivo costituiva il dato caratterizzante e imprescindibile della natura terroristica dell’atto, oggi rappresenta solo uno dei possibili elementi che connotano l’attività lesiva dell’interesse tutelato dalla norma. I pur apprezzabili sforzi compiuti dal legislatore del 2005 - culminati nella definizione di terrorismo internazionale di cui all’articolo 270 sexies del codice penale, volta a delimitare l’ambito applicativo dell’articolo 270 bis del codice penale - lasciano però persistere, almeno allo stato dell’elaborazione giurisprudenziale, alcuni margini di incertezza, dal momento che non hanno fornito una soluzione espressa alla questione relativa alla ravvisabilità o meno del reato in esame nella condotta di appartenenza a strutture, oggi generalmente di matrice islamico-fondamentalista, la cui attività si svolga in aree connotate da un conflitto bellico e consista nel sostenere gruppi di addestramento paramilitare, aventi quale scopo primario quello di espellere dal territorio delle forze straniere e non di colpire la popolazione civile*.

NOTE

1 L’articolo 7 del codice penale considera applicabile la legge italiana al cittadino e allo straniero che compiano in territorio estero un delitto contro la personalità dello Stato italiano.

2 L’articolo 6 del codice penale ritiene che il reato si sia consumato in Italia, qualora l’azione o l’omissione che lo costituisce si sia veri.cata in tutto o in parte sul territorio nazionale o quando sullo stesso si sia veri.cato l’evento che ne è conseguenza.

3 Si veda G. Fiandaca, “Il Codice Rocco e la continuità istituzionale in materia penale”, in Questione Criminale,1981, p. 82, secondo il quale alla .- nalità di terrorismo è stata attribuita rilevanza penale mediante una «clausola generale», «che per di più ri.ette direttamente - cioè senza alcuna mediazione giuridico-penale - concetti di valore dal contenuto indeterminato diffusi nella prassi politica corrente: da qui l’evidente pericolo di manipolazione in chiave di puro decisionismo giudiziario o di mero allineamento della prassi interpretativa ad orientamenti politici transitori e contingenti».

4 Cassazione Penale, sezione I, 5 novembre 1987, Rivista penale, 1988, p. 892; Cassazione Penale, sezione I, 21ottobre 1983, Giurisprudenza Italiana, 1985, II, p. 20 e ss.; Cassazione Penale, sezione I, 27 ottobre 1987, in Rivista Italiana di diritto procedura penale, 1991, p. 641 e ss. 5 Tribunale di Milano, 24 gennaio 2005, Foro italiano, 2005, II, p. 218 e ss., Gip Clementina Forleo. 6 Tribunale di Brescia, 31 gennaio 2005, Foro italiano, 2005, II, p. 218 e ss. 7 Cassazione Penale, sezione I, n. 35427, udienza 21 giugno 2005, deposito 30 settembre 2005, inedita.

8 Rectius, Decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374.

*Uno speciale ringraziamento alla dottoressa Luisa Intini, la cui collaborazione si è dimostrata preziosa e decisiva.