Molti le chiamano extraordinary
renditions, ma sarebbe meglio chiamarli sequestri
di Stato, senza con questa locuzione voler necessariamente
enfatizzare in senso negativo, ma solo riportare
la questione nei giusti termini, evitando l’utilizzo
di eufemismi che spesso diluiscono la reale drammaticità
o gravità degli eventi. Ed in effetti,
nella pubblicistica il termine dal sapore giustificatorio
extraordinary renditions ha trovato molto spazio,
mentre meno ne ha avuto quello di forcible abduction,
prelevamente forzato, utilizzato nella giurisprudenza
anglo-americana, per descrivere un tale tipo di
condotta.
Perché, in altri termini, le renditions
o abductions altro non sono che rapimenti o “prelevamenti”
compiuti senza mandato dell’autorità
giudiziaria, e in violazione della sovranità
nazionale di un paese. In tutti e due i casi sono
tecnicamente “operazioni coperte”,
affidate alle squadre o ai settori operativi dei
servizi di sicurezza, che spesso avvengono su
diretto mandato dell’autorità di
governo; ovvero con la tacita complicità
o assenso di quest’ultimo, nelle versioni
più pilatesche, quando non c’è
nemmeno il coraggio di radicare questo tipo di
azioni in una precisa direttiva politica1.
Dopo le indicazioni normative dell’amministrazione
Bush in tema di lotta al terrorismo e dopo la
vicenda di Abu Omar, che ha riguardato direttamente
l’Italia, una parte consistente dell’opinione
pubblica si è erroneamente convinta che
queste pratiche siano in qualche modo nate dopo
l’11 settembre del 2001, come inevitabile
risposta globale agli attacchi e alle trame di
al-Qaida.
Così non è. Perché la pratica
dei sequestri illegali fa parte della storia stessa
dei servizi segreti e delle polizie politiche.
Una pratica, va detto, solo in pochissimi casi
in qualche modo comprensibile e giustificabile,
ma nella stragrande maggioranza dettata da discutibili
ragioni (o meglio convenienze) politiche o di
potere, con approcci e metodi totalmente criminali,
anche se portati a termine o avallati da apparati
ufficiali. Se il rapimento del criminale nazista
Eichmann, prelevato in Argentina da agenti dell’intelligence
di Tel Aviv e portato in Israele per essere processato
poteva avere una ragione, in molti altri casi
non c’era alcuna giustificazione né
di tipo morale, né di tipo storico, ma
semplicemente l’arbitrarietà di un
potere applicato senza troppi scrupoli, pur di
ottenere un risultato o un vantaggio. Per contestualizzare
le renditions, quindi, abbiamo scelto di ricordare
due vicende emblematiche, come quelle di Ben Barka
e di Mousa al-Sadr.
Tuttavia è vero che dopo l’11 settembre
del 2001 e quella sorta di dichiarazione di guerra
mondiale al terrorismo del presidente Bush, le
renditions sono diventate uno strumento quasi
routinario da parte dei servizi statunitensi e
di altri “alleati”. In altri termini,
in applicazione di questa direttiva, ogni sospetto
di appartenenza ad una organizzazione neo-jihadista
o genericamente terrorista può essere prelevato
a forza e condotto in una prigione segreta per
essere torturato in cambio di informazioni, ovvero
per essere eliminato dalla scena in quanto potenzialmente
pericoloso. Naturalmente sfuggono i criteri di
selezione dei sequestrati e se essi avvengano
dopo uno scrupoloso esame di notizie e documenti.
Perché, a quanto sembra, è capitato
che alla base del rapimento ci fossero notizie
di intelligence poco attendibili che hanno portato
al sequestro di persone che con il terrorismo
non avevano mai avuto nulla a che vedere.
Ma non è questo il punto, anche se il rapimento
o la tortura di un innocente rappresentano sicuramente
un’aggravante. La questione è che
dopo l’11 settembre del 2001 e l’affermarsi
non solo della dottrina, ma anche della “filosofia”
Bush, sono molti gli opinion leader che, sfruttando
la comprensibile paura di gran parte dell’opinione
pubblica, cercano di sostenere che i limiti della
legalità internazionale rappresentano un
grande ostacolo alla lotta al terrorismo. E c’è
chi - come spiega nel suo saggio Federico Guzmán
- pensa sia utile ridefinire in senso più
restrittivo alcune norme del diritto internazionale
come la definizione di tortura, di distinzione
tra civili e combattenti, di prigioniero di guerra
e di garanzie per la popolazione civile.
In altri termini, quella che rischia di imporsi
in nome della lotta al terrorismo è una
pratica dettata dall’assoluta illegalità
e incontrollabilità. Ovvero dall’arbitrio
di chi, in spregio a qualsiasi regola, si erge
a giudice inappellabile. E soprattutto trasforma
una condotta discutibile, ma almeno “straordinaria”,
nella pratica quotidiana. Orbene, anche mettendo
da parte qualsiasi obiezione di carattere morale
o giuridico rispetto alle abduction (e comunque
non si tratterebbe di questioni secondarie) ciò
che in questa sede va analizzato è l’efficacia
di tali metodi in una prospettiva di intelligence.
La risposta, ovviamente, è negativa. Perché
un tale metodo può essere più confacente
alle vecchie polizie politiche degli Stati autoritari
che ad un moderno servizio segreto. E perché,
trasformando in ordinario ciò che dovrebbe
essere un’eccezione, si avvia un processo
di militarizzazione delle dinamiche interne all’intelligence,
con il ricorso alle scorciatoie illegali, a scapito
delle pazienza investigativa e dell’analisi.
In questa prospettiva, il caso di Abu Omar è
esemplare: non è stato sequestrato (come
estrema ratio) un terrorista sul punto di compiere
un attentato che viveva protetto in uno Stato
canaglia, ma si è prelevato in Italia un
cittadino, in quel momento oggetto di serie indagini
da parte dell’autorità giudiziaria.
Una scorciatoia, appunto, che non solo non si
è rivelata utile nella lotta al terrorismo
ma, al contrario, ha rappresentato un vulnus democratico
che, tra l’altro, si è facilmente
trasformato in un argomento dei sostenitori e
dei reclutatori dei gruppi neo-jihadisti.
Su queste considerazioni si innesta un’altra
parte della discussione promossa da questa rivista:
quale modello di intelligence per affrontare le
sfide globali? È possibile cominciare a
ragionare su una intelligence del futuro che sia
rispettosa dei diritti umani, ovvero torture e
sequestri devono assolutamente essere considerati
strumenti ineliminabili?
È stato questo il tema di un importante
convegno: “Nicola Calipari e le sfide della
nuova Intelligence”, promosso dal Centro
Studi Strategie Internazionali, i cui atti abbiamo
ritenuto opportuno pubblicare nella sezione documenti.
Quello che è emerso è una sorta
di “manifesto per una nuova intelligence”
che è l’opzione ideale alla base
di questa rivista e delle attività del
Cesint: un’intelligence rispettosa dei diritti
e della dignità umana non solo è
possibile, ma è necessaria se davvero si
vogliono vincere le sfide che si hanno di fronte.
Ci sono alcune idee guida sulle quali è
necessario avviare un confronto, a cominciare
da quella che abbiamo chiamato “cultura
del limite”, secondo la quale - come ha
spiegato Rosa Villecco Calipari - ad ogni azione
deve essere commisurata al tipo di minaccia e
che, comunque, esistono limiti che non devono
essere mai superati. Certamente, talvolta l’intelligence
per svolgere il proprio compito deve avvalersi
di strumenti e tecniche non convenzionali, non
ortodosse. Che vadano oltre la legge. Per questo
è necessario affrontare senza ipocrisie
il tema delle “garanzie funzionali”,
ma fissare chiaramente regole e limiti. Perché
se da un lato è necessario dare strumenti,
dall’altro occorre studiare seri meccanismi
di controllo interni e parlamentari. Pesi e contrappesi.
Solo in questo modo, in un mondo dove più
che in altri può valere la massima secondo
la quale il fine giustifica i mezzi, si potrà
evitare che i mezzi finiscano con il deteriorare
il fine. Solo in questo modo potrà essere
considerata un ricordo del passato quella sorta
di “ossessione del risultato” in base
alla quale, in nome di una presunta esigenza superiore,
tutto finiva con l’essere considerato lecito,
senza valutare né da un punto di vista
tecnico, né morale le conseguenze negative
di un’azione. La democrazia si difende con
metodi democratici. Combattere il terrorismo con
metodi terroristici forse garantisce qualche risultato
nell’immediato, ma nel medio e lungo periodo
delegittima e depotenzia l’azione dell’intelligence
e finisce, al contrario, per legittimare agli
occhi dei propri sostenitori i terroristi e chi
attenta alle nostre libertà.
C’è una questione che mi preme, in
chiusura, segnalare. Al convegno sulla nuova intelligence
erano presenti, tra un pubblico numeroso, molti
funzionari dei nostri servizi. Seduti vicino a
Giuliana Sgrena, o ai familiari di José
Couso, il cameraman spagnolo ucciso a Baghdad
da un colpo di artiglieria sparato da un blindato
statunitense. Per qualcuno quella presenza può
essere un sintomo di “inquinamento”
di una discussione. Al contrario, è il
segnale della possibilità di avviare un
processo riformatore che veda, per la prima volta,
soggetti e mondi in passato separati se non contrapposti,
discutere e confrontarsi insieme. Fare della riforma
dell’intelligence un momento di consapevole
e democratica partecipazione.
Non è facile far passare questi concetti.
Ed in effetti, è possibile che ci siano
alcuni che, come riflesso pavloviano, pensino
immediatamente a qualche inconfessabile intrigo,
a qualcosa di losco. Prigionieri di retaggi che
impediscono loro di valutare e riconoscere l’essenza
profondamente innovativa di alcuni processi. Ma
un percorso irreversibile è avviato. E
presto si potrà discutere di intelligence
senza automaticamente evocare l’immagine
del diavolo, così come oggi quando –
ad esempio - si parla di sicurezza e di forze
di polizia nessuno automaticamente pensa a Portella
delle Ginestre, ai manganelli, ai morti di Reggio
Emilia o di Modena e nemmeno alle cariche e alle
molotov ritrovate a Genova. Ma pensa, giustamente,
ad apparati vicini ai cittadini ed al servizio
delle istituzioni democratiche. Questa è
la sfida che abbiamo lanciato scegliendo di ricordare
Nicola Calipari in maniera non formale e di proporre
il nostro “manifesto” per una nuova
intelligence. Chi ritiene che ci stiamo incamminando
lungo i sentieri dell’impero del male, può
tranquillamente rimanere rinchiuso nelle catacombe
del pregiudizio.
NOTE
1 È utile riportare la definizione data
dal Gip di Milano, Guido Salvini: «Tale
pratica consiste nell’aggiramento delle
procedure di estradizione quando essa non sia
stata chiesta o non sia possibile mediante il
diretto e violento prelevamento di un soggetto
nel territorio di uno Stato da parte di agenti
, ufficiali o no, dello Stato che effettua l’abduction
e senza il consenso dello Stato che ospita la
persona. In alcuni casi tale misura “unilaterale”,
può avere il consenso o il tacito assenso
non dell’autorità governativa o parlamentare
dello Stato ospitante ma di articolazioni di questo
quali forze di polizia o servizi di sicurezza.
Il soggetto può essere trasportato nello
Stato responsabile dell’abduction o in uno
Stato terzo normalmente ad esso alleato. Non vi
è dubbio in dottrina che l’abduction
costituisca una violazione del diritto internazionale
sotto il profilo del mancato rispetto della sovranità
territoriale e dell’integrità dello
Stato in cui essa avviene provocando una responsabilità
internazionale dello Stato che l’ha commessa».
Cfr. Ordinanza di applicazione della misura di
custodia cautelare in carcere nei confronti di
Nasr Osama Mostafa Hassan, conosciuto anche come
Abu Omar.
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| Rivista
di Intelligence giugno 20056 |
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